Bagnino quando serve

Bagnino in piscina: quando serve?

Spesso ci viene chiesto: “È obbligatorio avere un bagnino in una piscina condominiale?” Oppure “Nel mio agriturismo devo assumere un bagnino?”

La legislazione in materia di bagnini per piscine non è uniforme e varia da regione a regione. Inoltre, i requisiti possono cambiare in base al tipo di piscina, rendendo facile fare confusione.

Se anche tu hai dubbi simili o ti sei posto queste domande, sei nel posto giusto. Iniziamo!

Chi è il bagnino?

Per cominciare, è utile chiarire chi sia il bagnino, tecnicamente noto come assistente bagnanti, secondo il D.M. 18 marzo 1996:

Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.”

Questa figura è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti i bagnanti, soprattutto in piscine molto ampie, particolarmente profonde o affollate.

Piscine di Categoria A

Le piscine di categoria A comprendono piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a un’utenza pubblica. Questa categoria è ulteriormente suddivisa in diversi gruppi, ciascuno soggetto a regole specifiche riguardo la presenza di un assistente bagnanti. Vediamo nel dettaglio le varie suddivisioni, iniziando dalla categoria A1.

Categoria A1: il bagnino nelle piscine pubbliche

Bagnino piscine pubbliche

Le piscine di categoria A1 includono quelle con accesso indiscriminato, con o senza pagamento, come le piscine dei ristoranti che organizzano eventi a bordo piscina, oltre alle classiche piscine comunali. Secondo il D.M. 18 marzo 1996, anche le piscine destinate a competizioni sportive rientrano nelle regole stabilite dall’articolo 14, di cui potete leggere un estratto qui sotto:

“Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 50 m². Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 400 m². Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d’acqua in ragione di 1 ogni 500 m². Per vasche oltre 1.000 m² dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 m².”

Ricapitolando:

  • Vasca con superficie > 50 m² o con > 20 persone contemporaneamente: 1 assistente bagnanti.
  • Vasca con superficie > 400 m²: 2 assistenti bagnanti.
  • Vasche adiacenti e ben visibili o vasche con superficie totale > 1.000 m²: 1 assistente bagnanti ogni 500 m².

Categoria A2: piscine di strutture ricettive

Piscine private a uso collettivo

Le piscine di categoria A2 sono destinate a un uso collettivo, inserite in strutture accessibili esclusivamente a ospiti, clienti, soci, ecc. Secondo l’atto della Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003:

“L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina. L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.”

Da quanto abbiamo appena letto, si deduce che, per le strutture turistiche e ricettive, è obbligatorio avere un bagnino presente durante tutto l’orario di apertura della piscina. Tuttavia, ogni regione può stabilire le proprie regole su come applicare questa norma, rispettando sempre i requisiti di sicurezza, igiene e salute pubblica.

Se la Regione nella quale si trova la piscina, ha emanato una legge, varrà quanto scritto in quest’ultimo documento e il proprietario/responsabile si dovrà adeguare, se invece non ne prevede una è valido l’Accordo Stato-Regioni.

Vediamo qualche esempio di Regioni che prevedono delle Leggi/Delibere particolari.

Emilia Romagna

Con la DGR 1092/2005, la Regione Emilia Romagna stabilisce quali siano gli aspetti igienico sanitari e la modalità di vigilanza, all’interno delle piscine.

Stabilisce che la presenza dell’assistente bagnante debba essere obbligatoria sono in presenza delle seguenti condizioni:

  • piscina con vasca inferiore a 100 m²  e profondità non superiore a 140 cm;
  • almeno due lati del bordo vasca libero da ostacoli;
  • vigilanza  adeguata anche con idonei sistemi  di controllo e/o di allarme da postazione presidiata; nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa  i frequentatori devono essere informati;
  • presenza di personale addetto a interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente,  prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina.  Se non presente, il titolare dovrò presentare, all’interno del piano di autocontrollo, le modalità di vigilanza.

Lombardia

La Lombardia prevede diverse regole, a seconda della grandezza della piscina o della sua altezza.

  1. Vasche < 180 m³ o profondità < 1,40 m:
    Piano di sorveglianza che preveda:
    a) Vigilanza adeguata, informando gli utenti in caso di vigilanza non continuativa;
    b) Rapido intervento in caso di necessità;
    c) Personale abilitato al primo soccorso disponibile tempestivamente.
  2. Vasche tra 180 e 300 m³ o profondità > 1,40 m:
    Piano di sorveglianza che preveda:
    a) Vigilanza costante in prossimità dell’area bagnanti, in grado di prestare primo soccorso;
    b) Rapido intervento in caso di necessità.
  3. Vasche > 300 m³, indipendentemente dalla profondità:
    Piano di sorveglianza con servizio continuativo di assistenti bagnanti, in grado di prestare primo soccorso.

Toscana

Per le piscine private a uso collettivo, come quelle delle strutture ricettive, non è obbligatoria la presenza dell’assistente bagnante, purché:

  • Il responsabile deve informare adeguatamente i fruitori della assenza del bagnino;
  • attrezzare l’area con adeguate protezioni, cosicché i minori di 14 anni non accedano in maniera incontrollata. Queste protezioni possono essere anche delle siepi o degli allarmi certificati. 

Categoria B: il bagnino nelle piscine condominiali

Per le piscine condominiali, la normativa non impone l’obbligo di un bagnino, ma la sua presenza è altamente consigliata, soprattutto in condomini con molte unità abitative. 

Un bagnino può contribuire a prevenire incidenti, gestire le emergenze e garantire che tutti, in particolare i bambini, siano al sicuro mentre si divertono. Inoltre, avere un bagnino può ridurre la responsabilità legale per il condominio in caso di incidenti.

In ogni caso il responsabile della piscina, che spesso coincide con l’amministratore, dovrà redigere una valutazione del rischio. In questo documento si dovranno valutare i potenziali pericoli, i rischi e le azioni preventive e protettive, oltre ad altri aspetti solitamente decisi dall’ASL o dal Comune di competenza.

La presenza di un bagnino in piscina, sia essa pubblica, condominiale o privata, rappresenta un investimento significativo in termini di sicurezza e tranquillità. Anche se non sempre obbligatorio per legge, avere un bagnino può fare la differenza tra un’esperienza di svago serena e una potenzialmente pericolosa. Considerate sempre l’opzione di un bagnino per garantire che ogni tuffo nella vostra piscina sia un momento di puro divertimento senza preoccupazioni.

A proposito di Chiara M.

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